IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019-2020),  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 4); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1910 del  Consiglio,  del  4  dicembre
2018, che modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto  concerne
l'armonizzazione  e  la  semplificazione  di  determinate  norme  nel
sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra
gli Stati membri; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,
del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di  applicazione  della
direttiva 2006/112/CE relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2018/1912  del  Consiglio,
del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 282/2011  per  quanto  riguarda  talune  esenzioni  connesse  alle
operazioni intracomunitarie; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del  4  dicembre
2018, che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
riguarda lo scambio di informazioni ai fini  del  monitoraggio  della
corretta applicazione del regime di call-off stock; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
armonizzazione delle disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e
modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
disposizioni tributarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia  e  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
  modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 38-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 38-ter (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto  di
"call- off stock"). - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3,  lettera
b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da  un
altro Stato  membro  nel  territorio  dello  Stato  non  effettua  un
acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal
soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per  essere
ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un  altro
soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un
accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 
  b) il soggetto passivo che spedisce  o  trasporta  i  beni  non  ha
stabilito la sede della propria attivita' economica  ne'  dispone  di
una stabile organizzazione nello Stato; 
  c) il soggetto passivo destinatario della cessione e'  identificato
ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nello  Stato  e  la  sua
identita' e il numero di identificazione attribuito dallo Stato  sono
noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha
inizio la spedizione o il trasporto. 
      2. L'acquisto intracomunitario, se  le  condizioni  di  cui  al
comma 1  sono  soddisfatte,  si  considera  effettuato  dal  soggetto
passivo  destinatario  della  cessione  o  dal  soggetto  che  lo  ha
sostituito ai sensi del comma 5,  purche'  i  beni  siano  acquistati
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato. 
      3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni
nel territorio dello Stato effettua un acquisto  intracomunitario  ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b): 
  a) il giorno successivo alla scadenza del periodo  di  dodici  mesi
dall'arrivo dei beni  nel  territorio  dello  Stato  se,  entro  tale
periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario
della cessione o al soggetto passivo che lo ha  sostituito  ai  sensi
del comma 5; 
  b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei  beni  nel
territorio dello Stato, viene meno una delle  condizioni  di  cui  al
comma 1; 
  c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei  beni
nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto  diverso
dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo  ha  sostituito
ai sensi del comma 5; 
  d) prima che abbia inizio la spedizione o il  trasporto  se,  entro
dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato,  i  beni
sono spediti o trasportati in un altro Stato; 
  e) il giorno in cui i beni  sono  stati  effettivamente  distrutti,
rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la
perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo  dei  beni  nel  territorio
dello Stato, i beni  sono  stati  oggetto  di  distruzione,  furto  o
perdita. 
      4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione
ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza,
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato,  se  il
soggetto passivo destinatario della cessione o  il  soggetto  passivo
che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione  nel
registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 
      5. L'acquisto intracomunitario e' effettuato dal  soggetto  che
entro dodici mesi dall'arrivo dei beni  nello  Stato  sostituisce  il
soggetto passivo destinatario  della  cessione  purche',  al  momento
della sostituzione, siano soddisfatte tutte le  altre  condizioni  di
cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i  beni
annoti la sostituzione nel registro di  cui  all'articolo  50,  comma
5-bis.»; 
    b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e  al  comma
2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che
i cessionari abbiano comunicato il  numero  di  identificazione  agli
stessi attribuito da un altro Stato membro e  che  il  cedente  abbia
compilato  l'elenco  di  cui  all'articolo  50,  comma  6,  o   abbia
debitamente giustificato l'incompleta o  mancata  compilazione  dello
stesso.»; 
    c) dopo l'articolo 41, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di
"call-off stock"). - 1. In deroga all'articolo 41, comma  2,  lettera
c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa  dal
territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua
una cessione intracomunitaria ai sensi  dell'articolo  41,  comma  1,
lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro  dal
soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per  essere
ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un  altro
soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un
accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 
  b) il soggetto passivo che spedisce  o  trasporta  i  beni  non  ha
stabilito la sede della propria attivita' economica  ne'  dispone  di
una stabile organizzazione nel predetto Stato membro; 
  c) il soggetto passivo destinatario della cessione e'  identificato
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro  e
la sua identita' e il suo numero  di  identificazione  sono  noti  al
soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento  in  cui
ha inizio la spedizione o il trasporto; 
  d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i  beni  annota  il
loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma  5-bis,
e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo  50,  comma
6, l'identita' e il numero  di  identificazione  attribuito  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni. 
      2. La cessione intracomunitaria  e'  effettuata  ai  sensi  del
comma 1 se la proprieta' dei beni e' trasferita al destinatario, o al
soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi
dall'arrivo  degli  stessi  nel  territorio  dello  Stato  membro  di
destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte  le  condizioni  di
cui al medesimo comma 1; detta cessione si  considera  effettuata  al
momento del trasferimento della proprieta' dei beni. 
      3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che  trasferisce  beni
della sua impresa nel territorio di altro Stato membro  effettua  una
cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c): 
  a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici  mesi  dall'arrivo
dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale  periodo  i
beni non sono stati ceduti al  soggetto  passivo  destinatario  della
cessione o al soggetto passivo che lo  ha  sostituito  ai  sensi  del
comma 5; 
  b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei  beni  nel
territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui
al comma 1; 
  c) prima della cessione  se,  entro  dodici  mesi  dall'arrivo  nel
territorio dello Stato membro, i  beni  sono  ceduti  a  una  persona
diversa dal  soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  o  dal
soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; 
  d) prima che abbia inizio la spedizione o il  trasporto  se,  entro
dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello  Stato  membro,  i  beni
sono spediti o trasportati in un altro Stato; 
  e) il giorno in cui i beni  sono  stati  effettivamente  distrutti,
rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la
perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello  Stato
membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 
      4.  Non  si  realizza  alcuna  cessione   intracomunitaria   in
relazione ai beni non ceduti che sono rispediti  nello  Stato,  entro
dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se  il
soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno  degli
stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 
      5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se,
entro dodici mesi dall'arrivo  dei  beni  nel  territorio  dell'altro
Stato membro, il soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  e'
sostituito da un altro soggetto passivo  purche',  al  momento  della
sostituzione, siano soddisfatte  tutte  le  condizioni  previste  dal
medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i
beni indichi la sostituzione nel registro  di  cui  all'articolo  50,
comma 5-bis. 
      Art. 41-ter (Cessioni a catena). -  1.  Ai  fini  del  presente
articolo: 
        a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di
beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un
altro  Stato  membro  direttamente  dal  primo   cedente   all'ultimo
acquirente; 
        b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso  dal
primo, che trasporta o spedisce i  beni  direttamente  o  tramite  un
soggetto terzo che agisce per suo conto. 
      2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la  spedizione
iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore
intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile  ai
sensi dell'articolo 41 solo  la  cessione  effettuata  nei  confronti
dell'operatore  intermedio.  Tuttavia,  se   l'operatore   intermedio
comunica  al   proprio   cedente   il   numero   di   identificazione
attribuitogli  dallo  Stato  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, si considera cessione  intracomunitaria  quella  effettuata
dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello  Stato
le  cessioni   successive   a   quella   che   costituisce   cessione
intracomunitaria. 
      3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la  spedizione
terminano  nel  territorio  dello  Stato  e  sono  effettuati  da  un
operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi
dell'articolo   38   solo   l'acquisto   effettuato    dall'operatore
intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica  al  proprio
cedente il  numero  di  identificazione  attribuitogli  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del  trasporto
o della spedizione, si  considera  acquisto  intracomunitario  quello
effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si  considerano
effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal  soggetto  che
effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive. 
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  alle
vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche  che
si considerano aver acquistato e rivenduto i  beni  stessi  ai  sensi
dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633.»; 
    d) all'articolo 50: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, le parole «Agli effetti della  disposizione  del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti «Agli  effetti  dell'articolo
41, comma 2-ter»; 
      3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le cessioni e gli acquisti  intracomunitari  di  beni
effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e  38-ter
sono annotati dal destinatario della cessione e  dal  cedente  in  un
apposito registro tenuto e conservato a norma  dell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
      4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «da questi  ultimi
ricevuti» sono inserite  le  seguenti:  «indicando  separatamente  le
cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati,  rispettivamente,
ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter». 
 
          N O T E 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione  europea  (Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
 
                                                          «Allegato A 
 
                                                (articolo 1, comma 1) 
              1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              2) direttiva (UE) 2018/1673 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
              3) direttiva (UE) 2018/1808 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
              4)  direttiva  (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
              5) direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
              6) direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
              7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
              8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,    del    19     marzo     2019,     concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
              9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
              10) direttiva (UE) 2019/713 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
              11) direttiva (UE) 2019/770 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              12) direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              13) direttiva (UE) 2019/789 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              14) direttiva (UE) 2019/790 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              15) direttiva (UE) 2019/878 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              16) direttiva (UE) 2019/879 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              17) direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
              18) direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
              19) direttiva (UE) 2019/884 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI  del  Consiglio(termine  di  recepimento:   28
          giugno 2022); 
              20) direttiva (UE) 2019/904 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
              21) direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
              22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
              23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
              24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
              25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
              26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
              27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
              28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
              29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
              30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
              31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
              32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
              33) direttiva (UE)  2019/1995  del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
              34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
              35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE   e   la   direttiva    2014/59/UE(termine    di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
              36) direttiva (UE)  2019/2235  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
              37) direttiva  (UE)  2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
              38) direttiva  (UE)  2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
              39) direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. (12) 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre 2006, relativa al  sistema  comune  d'imposta  sul
          valore aggiunto e' pubblicata nella  G.U.U.E.  11  dicembre
          2006, n. L 347. 
              - La direttiva (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di  imposizione  degli  scambi  tra  gli  Stati  membri  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 311. 
              - Il regolamento di esecuzione  (UE)  n.  282/2011  del
          Consiglio, del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di
          applicazione  della  direttiva  2006/112/CE   relativa   al
          sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1912  del
          Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento
          di esecuzione (UE) n. 282/2011  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda  talune   esenzioni   connesse   alle   operazioni
          intracomunitarie e' pubblicato nella  G.U.U.E.  7  dicembre
          2018, n. L 311. 
              - Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del  7
          ottobre 2010, relativo alla cooperazione  amministrativa  e
          alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul  valore
          aggiunto e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L
          268. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1909 del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
          per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini  del
          monitoraggio della  corretta  applicazione  del  regime  di
          call-off stock e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  7  dicembre
          2018, n. L 311. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              -   Il   decreto-legge   30   agosto   1993,   n.   331
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni   tributarie),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30  agosto  1993,  n.  203,  e'  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre  1993,  n.
          255. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della legge 29 ottobre 1993, n. 427
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 41 del citato decreto legge 30
          agosto 1993, n. 331, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non  imponibili).
          - 1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
                  a)  le  cessioni  a   titolo   oneroso   di   beni,
          trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
          dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per  loro  conto,
          nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di  enti,
          associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;  i
          beni possono essere sottoposti per conto  del  cessionario,
          ad opera del cedente stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
                  b) le vendite a distanza intracomunitarie  di  beni
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. La disposizione non si  applica
          qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
          dello  Stato  e  ricorrano   congiuntamente   le   seguenti
          condizioni: 1) il cedente non  e'  stabilito  anche  in  un
          altro Stato  membro  dell'Unione  europea;  2)  l'ammontare
          complessivo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
          non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in  Stati  membri
          dell'Unione   europea   diversi   dall'Italia,    di    cui
          all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          delle  vendite  a   distanza   intracomunitarie   di   beni
          nell'Unione  europea  non  ha  superato  nell'anno   solare
          precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso,
          tale limite non e' superato; 3) il cedente  non  ha  optato
          per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in
          tal  caso  l'opzione  e'   comunicata   all'ufficio   nella
          dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata
          esercitata e ha effetto fino a quando non  sia  revocata  e
          comunque per almeno due anni; 
                  b-bis) le vendite a distanza di beni  importati  da
          territori terzi o paesi terzi nel  territorio  dello  Stato
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) le cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
          territorio dello  Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
                2. Sono assimilate alle cessioni di cui al  comma  1,
          lettera a): 
                  a) 
                  b)  le  cessioni  a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
          trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati  o
          spediti  in  altro  Stato  membro  dai  cedenti   o   dagli
          acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non  effettuate
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni  e  anche  se
          l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; 
                  c) l'invio di beni nel territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo nel territorio dello Stato,  o  da  terzi  per  suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
                2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 
                2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera  a),  e
          al  comma  2,  lettera  c),  costituiscono   cessioni   non
          imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato
          il numero di identificazione agli stessi attribuito  da  un
          altro  Stato  membro  e  che  il  cedente  abbia  compilato
          l'elenco  di  cui  all'articolo  50,  comma  6,   o   abbia
          debitamente    giustificato    l'incompleta    o    mancata
          compilazione dello stesso. 
                3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
          si applica per  i  beni  inviati  in  altro  Stato  membro,
          oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento  o
          di manipolazioni usuali indicate  nell'art.  38,  comma  5,
          lettera a), se i beni sono  successivamente  trasportati  o
          spediti al committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nel
          territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in  altro
          Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati  per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
                4. Agli effetti del secondo comma degli  articoli  8,
          8-bis e 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, le  cessioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1 e 2, sono computabili ai fini della  determinazione
          della percentuale e dei limiti ivi considerati.». 
              - Il testo dell'art. 50  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.   50    (Obblighi    connessi    agli    scambi
          intracomunitari). - 1. (abrogato) 
                2.  Agli  effetti  dell'articolo  41,   comma   2-ter
          l'ufficio, su richiesta degli  esercenti  imprese,  arti  e
          professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro delle finanze , conferma la validita'  del  numero
          di identificazione attribuito al cessionario o  committente
          da altro Stato membro della  Comunita'  economica  europea,
          nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
          sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 
                3. Chi  effettua  acquisti  intracomunitari  soggetti
          all'imposta deve comunicare all'altra parte  contraente  il
          proprio numero di partita IVA, come integrato agli  effetti
          delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
          di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
          fisiche non operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
          professioni. 
                4. I soggetti di cui all'art. 4,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che non  hanno  optato
          per    l'applicazione    dell'imposta    sugli     acquisti
          intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
          decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei  loro
          confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
          del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari  soggetti
          ad  imposta.  La  dichiarazione  e'  presentata,   in   via
          telematica,  anteriormente  all'effettuazione  di   ciascun
          acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA  a
          seguito  di  dichiarazione,  redatta  in   conformita'   ad
          apposito modello approvato con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, resa dai  soggetti  interessati
          al momento del superamento del limite di  cui  all'articolo
          38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 
                5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
          della Comunita' economica europea o da  questo  provenienti
          in base ad uno dei titoli non traslativi  di  cui  all'art.
          38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
          registro, tenuto e conservato  a  norma  dell'art.  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari  di
          beni effettuati, rispettivamente, ai sensi  degli  articoli
          41-bis  e  38-ter  sono  annotati  dal  destinatario  della
          cessione e dal cedente in un  apposito  registro  tenuto  e
          conservato  a  norma  dell'articolo  39  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                6. I contribuenti  presentano,  anche  per  finalita'
          statistiche, in via telematica all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli gli elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e
          degli acquisti intracomunitari del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  resi   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  e  quelli  da  questi  ultimi
          ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti
          intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
          articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo
          7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  633  del  1972  presentano  l'elenco
          riepilogativo  degli  acquisti  intracomunitari   di   beni
          ricevuti da soggetti passivi stabiliti in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  d'intesa  con
          l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
          comma  6-ter,  sono  definite   significative   misure   di
          semplificazione    degli    obblighi    comunicativi    dei
          contribuenti finalizzate a garantire anche  la  qualita'  e
          completezza delle informazioni  statistiche  richieste  dai
          regolamenti dell'Unione europea e ad  evitare  duplicazioni
          prevedendo, in particolare,  che  il  numero  dei  soggetti
          obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di  cui  ai
          periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
          platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con
          obblighi informativi inferiori rispetto a  quanto  previsto
          dalla normativa vigente  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea. A seguito di eventuali  modifiche  dei
          regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
          sono definite ulteriori  misure  di  semplificazione  delle
          comunicazioni richieste. 
                6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabiliti  le
          modalita' ed i termini per la presentazione  degli  elenchi
          di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste  formulate
          dall'Istituto nazionale di statistica. 
                6-ter. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane di  concerto  con  il  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  d'intesa  con  l'Istituto  nazionale  di
          statistica, da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  approvati  i
          modelli  e   le   relative   istruzioni   applicative,   le
          caratteristiche tecniche per la  trasmissione,  nonche'  le
          procedure ed i termini per l'invio  dei  dati  all'Istituto
          nazionale di statistica. 
                7.  Le  operazioni  intracomunitarie  per  le   quali
          anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
          emessa  fattura  o  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo devono essere comprese negli elenchi  di  cui
          al comma 6 con riferimento al periodo nel corso  del  quale
          e' stata eseguita la consegna o  spedizione  dei  beni  per
          l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 
                [8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con
          decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti
          e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia
          di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli  acquisti
          intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti  in
          tali depositi nonche'  le  cessioni  e  le  prestazioni  di
          servizi relative ai beni in essi giacenti  sono  effettuati
          senza pagamento di  imposta;  la  disposizione  si  applica
          anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei
          casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono  destinati
          ad essere introdotti o si  trovano  giacenti  nei  depositi
          doganali, depositi franchi e nei punti franchi.».